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ISCRIZIONE DEL CONSULENTE ALL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Si informa a tutti gli effetti di legge che il Dott. Alessandro Zoni nato a Parma il 26 novembre del 1981, è iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari – sezione dei consulenti finanziari autonomi, in forza della delibera n. 1054 del 28 marzo 2019 dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari ( https://www.organismocf.it/ )

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

I consulenti finanziari autonomi devono fornire al Cliente o potenziale Cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti alcune informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento.

ARBITRO CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e  i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale.  Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/

INFORMATIVA SUI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ – ART 165 COMMA 1 LETT. H-BIS REGOLAMENTO INTERMEDIARI

Ai sensi dell’ Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, il Dott. Zoni Alessandro integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti. 

 

Dato che la consulenza svolta dal Dott. Zoni Alessandro riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio. Ciò significa che, nel suo complesso, il portafoglio dovrà essere allineato alle preferenze di sostenibilità del cliente, anche se è possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi del cliente, alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze del cliente. La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dall’emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.

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